Art. 75

Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalita' prescritte per i procedimenti disciplinari. Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione piu' grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina. Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facolta' di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il sanitario condotto, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare. Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di revoca o di destituzione e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso, soltanto per legittimita', al Consiglio stesso.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art75 · fonte su Normattiva