Art. 76
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Il sanitario condotto e' collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di eta'. Puo' inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilita' fisica, incapacita' professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, e' assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni. Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del Consiglio provinciale di sanita'. Le disposizioni contenute negli articoli 48, 49, 50 e 51 si applicano anche a sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell'art. 50, sono di competenza del podesta' o della rappresentanza consorziale.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 25 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva