Art. 85
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955. Leggi il testo vigente →
Ai concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali si applicano le norme stabilite nell'art. 36. Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialita', coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato i trentadue anni di eta'. Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi: 1° gli aiuti e gli assistenti delle facolta' di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le universita' e gli istituti di istruzione superiore; 2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva