Art. 86

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955. Leggi il testo vigente →

Il personale tecnico dei laboratori presta, all'atto dell'assunzione in servizio, la promessa solenne di fedelta' e, dopo aver conseguito la stabilita', il giuramento, preveduti dall'art. 38. Detto personale acquista diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova. Il periodo di prova e' ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro laboratorio comunale, provinciale o di Stato.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art86 · fonte su Normattiva