Art. 88
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Per le indagini di interesse privato, eseguite nel laboratorio provinciale, e' dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti. La misura del compenso e i casi per i quali e' dovuto sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno. La riscossione e' fatta a mezzo di marche segnatasse.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva