Art. 24
[1]Sospensione dei rimborsi e compensazione
[2](articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
[3]1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se e' stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o il provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della corte di giustizia tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla corte di giustizia tributaria, che puo' disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico della giustizia tributaria ((, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175)).
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva