Art. 41-bis — Irregolarita' dell'autoliquidazione e del versamento
[1](( (articolo 41, comma 2-bis, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)))
[2]1. ((La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di mancato pagamento della maggiore imposta dovuta nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.)) 2. ((La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In tal caso, se il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il termine di cui al citato articolo 45, comma 3, secondo periodo, l'ammontare della sanzione amministrativa e' ridotto di un terzo.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva