Art. 61
[1]Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento
[2](articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938 ((; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244)))
[3]1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516. 1-bis. ((Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e' passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.)) 1-ter. ((E' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva