Art. 63

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[1]Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale

[2](articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)

[3]1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi:

  • a)non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
  • b)omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
  • c)non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
  • d)omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
  • e)non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
  • f)non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art63 · fonte su Normattiva