Art. 63
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[1]Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
[2](articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)
[3]1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi:
- a)non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
- b)omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
- c)non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- d)omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
- e)non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- f)non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 ((...)) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025 al 7 agosto 2026 · versione 2 su Normattiva