Art. 72

[1]Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio

[2](articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)

[3]1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarita' dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da un anno a sei anni.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art72 · fonte su Normattiva