Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1962 al 13 dicembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480; articolo unico R. decreto 17 giugno 1923, n. 1502; art. 1 R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 178; art. 1 R. decreto 26 settembre 1935, n. 1979).

[2]Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non piu' di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.

[3]I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.

[4]I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

[5]Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1962, n. 1546

1

La L. 6 ottobre 1962, n. 1546, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e' elevato a 20".

Testo vigente dal 15 novembre 1962 al 13 dicembre 1967 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art3 · fonte su Normattiva