Art. 3
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[2]Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non piu' di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.
[3]I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.
[4]I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.
[5]Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1962, n. 1546
1La L. 6 ottobre 1962, n. 1546, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e' elevato a 20".
Testo vigente dal 15 novembre 1962 al 13 dicembre 1967 · versione 1 su Normattiva