Art. 3

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[1](Art. 1 R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480; articolo unico R. decreto 17 giugno 1923, n. 1502; art. 1 R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 178; art. 1 R. decreto 26 settembre 1935, n. 1979).

[2]Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non piu' di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.

[3]I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.

[4]I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

[5]Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 15 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art3 · fonte su Normattiva