Art. 3
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[2]Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non piu' di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.
[3]I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.
[4]I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.
[5]Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 15 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva