Art. 3
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[2]Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non piu' di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.
[3]I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.
[4]I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1962, n. 1546
1La L. 6 ottobre 1962, n. 1546, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e' elevato a 20".
L. 31 ottobre 1967, n. 1079
2La L. 31 ottobre 1967, n. 1079, nel modificare l'art. 19 della L. 6 ottobre 1962, n. 1546, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'".
Testo vigente dal 13 dicembre 1967 al 20 agosto 1975 · versione 2 su Normattiva