Art. 114
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[1]Formazione degli elenchi
[2]Il prefetto invita il ricevitore provinciale e gli enti interessati a procedere alla compilazione degli elenchi dei residui (la affidare per la riscossione al delegato governativo o il nuovo esattore. Gli elenchi dei residui sono sottoposti al visto di regolarita' dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico dell'esattore decaduto e sono anticipate dal ricevitore provinciale a favore del quale il prefetto, ove non riscontri negligenza negli adempimenti prescritti, dispone il recupero sulle prime riscossioni dei residui e la ripartizione detta parte di spese eventualmente non recuperate fra tutti i creditori, compreso lo stesso ricevitore, in proporzione dei rispettivi crediti.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva