Art. 117
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
[1]Attribuzioni
[2]Il ricevitore provinciale riscuote dagli esattori della circoscrizione, provinciale le somme dagli stessi dovute a qualsiasi titolo allo Stato, alla regione, alla provincia e agli enti autorizzati per legge a servirsi della sua opera.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva