Art. 118

[1]Conferimento e gestione della ricevitoria

[2]Salvo il disposto degli articoli seguenti, per il conferimento e per la gestione delle ricevitorie provinciali si applicano le disposizioni relative al conferimento ed alla gestione delle esattorie, intendendosi sostituiti al comune, al consiglio ed alla giunta municipale, al sindaco rispettivamente la provincia, il consiglio e la giunta provinciale, il presidente della giunta provinciale. Le facolta' attribuite al prefetto per le esattorie sono esercitate dal Ministro per le finanze. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art118 · fonte su Normattiva