Art. 118

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[1]Conferimento e gestione della ricevitoria

[2]Salvo il disposto degli articoli seguenti, per il conferimento e per la gestione delle ricevitorie provinciali si applicano le disposizioni relative al conferimento ed alla gestione delle esattorie, intendendosi sostituiti al comune, al consiglio ed alla giunta municipale, al sindaco rispettivamente la provincia, il consiglio e la giunta provinciale, il presidente della giunta provinciale. Le facolta' attribuite al prefetto per le esattorie sono esercitate dal Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art118 · fonte su Normattiva