Art. 12

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[1]Consorzio volontario

[2]Il consorzio volontario e' costituito con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza, su conformi deliberazioni dei consigli comunali interessati, entro il 30 settembre del penultimo anno del decennio esattoriale di cui all'art. 17. La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo. Il consorzio si intende prorogato di decennio in decennio se entro il 30 settembre del penultimo anno di ogni decennio nessuno dei comuni interessati abbia comunicato al prefetto da deliberazione di recederne.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art12 · fonte su Normattiva