Art. 121

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[1]Consegna dei riassunti dei ruoli

[2]Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei ruoli l'intendente di finanza ne trasmette il riassunto al ricevitore provinciale, che ne rilascia ricevuta. Nel riassunto e' indicato, distintamente per comune, per imposta e per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art121 · fonte su Normattiva