Art. 121
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[1]Consegna dei riassunti dei ruoli
[2]Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei ruoli l'intendente di finanza ne trasmette il riassunto al ricevitore provinciale, che ne rilascia ricevuta. Nel riassunto e' indicato, distintamente per comune, per imposta e per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva