Art. 128

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[1]Espropriazione e svincolo della cauzione

[2]Per l'espropriazione della cauzione e dei beni extracauzionali del ricevitore provinciale si applicano le norme degli articoli 66 e seguenti. L'ordinanza di vendita e' emessa dal Ministro per le finanze e l'esecuzione e' curata dall'intendente di finanza. La cauzione del ricevitore provinciale, dopo l'approvazione dei conti, e' svincolata con decreto del Ministro per le finanze, previa deliberazione del consiglio provinciale e nulla osta dell'intendente di finanza e degli enti interessati.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art128 · fonte su Normattiva