Art. 128
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[1]Espropriazione e svincolo della cauzione
[2]Per l'espropriazione della cauzione e dei beni extracauzionali del ricevitore provinciale si applicano le norme degli articoli 66 e seguenti. L'ordinanza di vendita e' emessa dal Ministro per le finanze e l'esecuzione e' curata dall'intendente di finanza. La cauzione del ricevitore provinciale, dopo l'approvazione dei conti, e' svincolata con decreto del Ministro per le finanze, previa deliberazione del consiglio provinciale e nulla osta dell'intendente di finanza e degli enti interessati.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva