Art. 13

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[1]Consorzio obbligatorio

[2]Il consorzio obbligatorio e' costituito entro il 31 ottobre del penultimo anno del decennio esattoriale con decreto del prefetto, su proposta fatta dall'intendente di finanza dopo aver sentito i comuni interessati. La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo. Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato. Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data dell'inserzione prescritta dall'art. 16 o dalla data in cui risulti che l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art13 · fonte su Normattiva