Art. 145

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[1]Atti compiuti da personale non abilitato

[2]L'agente della riscossione che abbia fatto eseguite notificazioni o atti esecutivi a ufficiali esattoriali o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e' soggetto alla pena pecuniaria da lire mille a lire cinquemila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. Alla stessa pena soggiace l'ufficiale esattoriale o il messo notificatore che abbia fatto eseguire la consegna di atti da persone estranee.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art145 · fonte su Normattiva