Art. 145
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
[1]Atti compiuti da personale non abilitato
[2]L'agente della riscossione che abbia fatto eseguite notificazioni o atti esecutivi a ufficiali esattoriali o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e' soggetto alla pena pecuniaria da lire mille a lire cinquemila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. Alla stessa pena soggiace l'ufficiale esattoriale o il messo notificatore che abbia fatto eseguire la consegna di atti da persone estranee.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva