Art. 33
[1]Nomina d'ufficio
[2]Qualora non sia stato possibile procedere entro il 30 settembre all'aggiudicazione dell'esattoria nei modi previsti dai precedenti articoli, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il comune, apporta, se del caso, al capitolato speciale le variazioni ritenute indispensabili e nomina d'ufficio l'esattore, determinando l'aggio in misura non superiore al massimo fissato dall'art. 56. Il decreto di nomina e' notificato a cura del sindaco all'interessato, il quale, ove accetti, deve darne comunicazione al prefetto. Se la dichiarazione di accettazione non gli sia pervenuta entro sette giorni dalla notificazione del decreto, il prefetto puo' revocare il decreto stesso e procedere a nuova nomina. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva