Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
[1]Avviso d'asta
[2]L'intendente di finanza provvede alla formazione degli avvisi d'asta. L'avviso d'asta deve indicare:
- 1)il comune per il quale si procede all'appalto dell'esattoria;
- 2)il presumibile ammontare annuo delle somme da riscuotere a cura dell'esattore;
- 3)le piu' importanti condizioni del capitolato speciale, ove esista, con l'avvertenza che del testo integrale puo' essere presa visione presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e la segreteria del comune la cui esattoria viene appaltata;
- 4)l'ammontare della cauzione che dovra' essere prestata dall'esattore;
- 5)la somma pari al due per cento di quella indicata al precedente n. 2 che dovra' essere depositata a garanzia delle offerte presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso la cassa comunale o provinciale;
- 6)la misura dell'aggio di riscossione sulla quale si aprira' l'asta;
- 7)il luogo, il giorno e l'ora nei quali l'asta si svolgera'. La data dell'asta deve essere fissata entro un termine non inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva