Art. 23
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[1]Pubblicazione dell'avviso d'asta
[2]Entro il 15 giugno l'avviso d'asta, a cura dell'intendente di finanza, e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e affisso, per la durata di sette giorni, agli albi pretori del comune per la cui esattoria si procede all'appalto e del comune capoluogo di provincia nonche' negli altri luoghi eventualmente stabiliti dall'intendente. Le province ed i comuni sono obbligati ad eseguire gratuitamente la pubblicazione e le affissioni prescritte dal comma precedente ed a rilasciare i relativi certificati.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva