Art. 29
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[1]Secondo esperimento d'asta
[2]Quando l'asta sia andata deserta si fa luogo ad un secondo esperimento d'asta, maggiorandosi di un decimo l'aggio base determinato ai sensi dell'art. 21, n. 1. Se per effetto di tale maggiorazione si eccede il limite fissato dall'art. 56, l'asta e' tenuta sulla base dell'aggio medesimo: Per il nuovo esperimento si applicano le disposizioni dei precedenti articoli, ad eccezione del quarto comma dell'articolo 26 e del terzo comma dell'art. 27. I termini fissati dall'articolo 22, n. 7 sono ridotti alla meta'.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva