Art. 33
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[1]Nomina d'ufficio
[2]Qualora non sia stato possibile procedere entro il 30 settembre all'aggiudicazione dell'esattoria nei modi previsti dai precedenti articoli, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il comune, apporta, se del caso, al capitolato speciale le variazioni ritenute indispensabili e nomina d'ufficio l'esattore, determinando l'aggio in misura non superiore al massimo fissato dall'art. 56. Il decreto di nomina e' notificato a cura del sindaco all'interessato, il quale, ove accetti, deve darne comunicazione al prefetto. Se la dichiarazione di accettazione non gli sia pervenuta entro sette giorni dalla notificazione del decreto, il prefetto puo' revocare il decreto stesso e procedere a nuova nomina.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva