Art. 4
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[1]Vigilanza e controlli
[2]Gli agenti della riscossione sono soggetti alla vigilanza del prefetto e dell'intendente di finanza i quali, anche su segnalazione dei comuni, dei consorzi esattoriali e degli altri enti creditori possono disporre le occorrenti verifiche. Le ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali a richiesta del prefetto e dell'intendente di finanza sono eseguite dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette. In caso di ritardo nell'esecuzione dei versamenti prescritti dagli articoli 64, 108 e 125 possono essere effettuate verifiche di cassa. Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette effettua periodicamente verifiche ordinarie sull'andamento delle esattorie. In caso di omissione di atti obbligatori per legge il prefetto puo' disporne il compimento a mezzo di appositi commissari ed a spese dell'agente inadempiente. Gli agenti della riscossione, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle istruzioni impartite dalle amministrazioni preposte alla vigilanza e fornire le notizie e i dati statistici inerenti al servizio di riscossione richiesti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva