Art. 4

[1]Vigilanza e controlli

[2]Gli agenti della riscossione sono soggetti alla vigilanza del prefetto e dell'intendente di finanza i quali, anche su segnalazione dei comuni, dei consorzi esattoriali e degli altri enti creditori possono disporre le occorrenti verifiche. Le ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali a richiesta del prefetto e dell'intendente di finanza sono eseguite dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette. In caso di ritardo nell'esecuzione dei versamenti prescritti dagli articoli 64, 108 e 125 possono essere effettuate verifiche di cassa. Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette effettua periodicamente verifiche ordinarie sull'andamento delle esattorie. In caso di omissione di atti obbligatori per legge il prefetto puo' disporne il compimento a mezzo di appositi commissari ed a spese dell'agente inadempiente. Gli agenti della riscossione, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle istruzioni impartite dalle amministrazioni preposte alla vigilanza e fornire le notizie e i dati statistici inerenti al servizio di riscossione richiesti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art4 · fonte su Normattiva