Art. 5
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[1]Tenuta degli albi
[2]La tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori e' affidata ad una apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze e composta:
- 1)dal direttore generale delle imposte dirette o da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale da lui delegato, che la presiede;
- 2)da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e l'altro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
- 3)da due funzionari del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
- 4)da due rappresentanti degli esattori scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- 5)da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. La commissione e' assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva