Art. 63
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[1]Obbligo del non riscosso come riscosso
[2]La consegna dei ruoli o l'intimazione prevista dal secondo comma dell'art. 60 costituisce l'esattore debitore dell'intero ammontare, al netto degli aggi di riscossione a lui spettanti, delle somme iscritte nei ruoli, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite, ancorche' non riscosse, previa detrazione delle somme pagate ai sensi degli articoli 70, 71 e 72.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva