Art. 65

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[1]Indennita' di mora

[2]L'esattore deve corrispondere al ricevitore, provinciale, al comune e agli altri enti creditori un'indennita' di mora sulle somme non versate nei termini fissati dall'articolo precedente. L'indennita' di mora e' dovuta nella misura del due per cento se il ritardo non supera i tre giorni e del sei per cento se il ritardo e' superiore.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art65 · fonte su Normattiva