Art. 95

[1]Recupero delle quote gia' comprese in domande di rimborso per inesigibilita'

[2]L'esattore, qualora dopo la presentazione della domanda di rimborso riscuota somme relative a partite comprese in essa, deve farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro dieci giorni all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore per la rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento di rimborso. Le somme riscosse dall'esattore dopo il rimborso devono essere versate nello stesso termine nella sezione di tesoreria provinciale o nelle casse dell'ente impositore. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art95 · fonte su Normattiva