Art. 161 (Testo Unico)
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[1]Conferimento delle esattorie per asta pubblica e d'ufficio
[2]Le esattorie per le quali non e' chiesta la conferma o se chiesta non e' stata accordata o se accordata non e' stata accettata, sono collocate per asta pubblica. Nello stesso termine fissato dall'articolo precedente per il parere sulle domande di conferma, i consigli comunali deliberano sulle condizioni per l'asta. Gli avvisi d'asta sono pubblicati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente testo unico ed i termini stabiliti per il primo e il secondo esperimento sono ridotti alla meta. Comunque, le operazioni d'asta debbono essere ultimate entro il 15 novembre 1963. ((L'aggio base per l'asta non puo' essere fissato in misura superiore all'8 per cento e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5 per cento. L'aggio risultante non potra', comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per cento. Gli stessi criteri si applicano alle esattorie conferite di ufficio per il decennio 1964-1973)). Le esattorie non potute collocare entro il 15 novembre 1963, sono conferite di ufficio dal prefetto e quelle non potute collocare neanche di ufficio sono, dal prefetto medesimo e nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette consorziate alla esattoria o consorzio viciniore atte stesse condizioni previste per l'esattoria del comune o consorzio a cui sono aggregate.
Testo vigente dal 5 marzo 1968 al 1 marzo 1988 · versione 1 su Normattiva