Art. 128 t.u.s.l. — Sottoponti
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, ((per le torri di carico,)) per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva