Art. 128 t.u.s.l. — Sottoponti
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Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva