Art. 84 t.u.s.l. — Protezioni dai fulmini
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Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva