capo II — Obblighi del datore di lavoro
- Art. 289 — Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- Art. 290 — Valutazione dei rischi di esplosione
- Art. 291 — Obblighi generali
- Art. 292 — Coordinamento
- Art. 293 — Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Art. 294 — Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Art. 294-bis — Informazione e formazione dei lavoratori
- Art. 295 — Termini per l'adeguamento
- Art. 296 — Verifiche