Art. 102 — (L) Nomina del consulente tecnico di parte
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(( Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali.
Testo vigente dal 17 marzo 2005 al 12 luglio 2007 · versione 5 su Normattiva