Art. 115(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

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L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Testo vigente dal 15 giugno 2002 al 1 gennaio 2003 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art115 · fonte su Normattiva