Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Spese di giustizia - Spese ed onorari spettanti al difensore d'ufficio che non è stato in grado di reperire il proprio assistito - Garanzia dello Stato per il relativo pagamento - Asserita irragionevole disparità di trattamento con il difensore di fiducia e con quello di soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio - Asserita lesione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Asserita lesione del principio di ragionevole durata del processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede la garanzia dello Stato per il pagamento delle spese e degli onorari spettanti al difensore d'ufficio, che non è stato in grado di reperire il proprio assistito. In particolare, non sussiste l'asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto al difensore di fiducia in quanto, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina si giustifica in termini di ragionevolezza. Infatti, la convenzione tra il difensore di fiducia e l'assistito in ordine alla corresponsione degli onorari integra il rapporto di mandato libero professionale che li lega, esponendo sul piano privatistico il legale a rischio di inadempimento da parte del proprio cliente. Tale situazione non è in alcun modo comparabile al mandato difensivo del legale nominato d'ufficio, che è chiamato ad una prestazione ex lege , imposta dallo Stato per l'attuazione del diritto di difesa e non rinunciabile. La diversità delle situazioni non è incisa dalla volontarietà dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio, poiché essa non riguarda l'assunzione di uno specifico incarico defensionale, rispetto alla cui accettazione il legale nominato d'ufficio non ha alcuna disponibilità, non potendo rifiutare. Quanto alla posizione del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si rileva che la disciplina rinviene il suo presupposto nella non abbienza del beneficiario e l'onere di pagamento è posto definitivamente a carico dell'erario, mentre la liquidazione della difesa di ufficio, il cui presupposto si rinviene nella irreperibilità ovvero insolvenza dell'assistito, costituisce una mera anticipazione, che lo Stato è tenuto a recuperare. Il rischio di scelte difensive inutilmente onerose e comunque sanzionabili disciplinarmente non è direttamene riconducibile all'applicazione della norma, ma costituisce un inconveniente di fatto, non implicante profili di costituzionalità ai sensi degli artt. 97 e 111 Cost. Per l'affermazione secondo cui la lesione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento non sussiste quando, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina delle situazioni si giustifichi in termini di ragionevolezza, v. ex multis , la citata sentenza n. 146/2016. Per l'affermazione che la liquidazione della difesa di ufficio, il cui presupposto si rinviene nella irreperibilità ovvero insolvenza dell'assistito, costituisce una mera anticipazione, che lo Stato è tenuto a recuperare, v. le citate ordinanze nn. 160/2006, 328/2003 e 266/2003. Sull'inconveniente di fatto, non implicante un profilo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 157/2014.
Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato - Estensione, secondo l'esegesi accolta dalla Corte di cassazione, del diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito - Asserita disparità di trattamento tra il sostituto di un difensore di fiducia nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., ammesso alla liquidazione erariale, e il sostituto "con delega" del difensore di fiducia, cui tale diritto non è riconosciuto - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito. Infatti, la questione è analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 191 del 2013, nella quale si sottolinea come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale. Quanto al (nuovo) profilo dell'asserita ingiustificata disparità di trattamento tra il sostituto difensore di fiducia (ammesso alla liquidazione erariale), e il sostituto, "con delega" del difensore di fiducia (cui tale diritto non è riconosciuto), questo è, del pari, manifestamente infondato atteso che il sostituto "delegato" interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto a compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante e non è certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale. Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 185/2012. Per la manifesta infondatezza di identica questione, v. la citata ordinanza n. 191/2013. Per l'affermazione che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto, il controllo di compatibilità con parametri costituzionali, v. le citate sentenze n. 117/2012 e n. 91/2004.
Riguarda ancheart. 117 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Spese di giustizia - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio - Legittimazione a proporre istanza nei confronti dello Stato - Estensione, da parte della consolidata giurisprudenza di legittimità, al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore, di fiducia o d'ufficio, non reperito o non comparso - Asserita irragionevolezza - Asserito difetto di copertura finanziaria - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono, anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia (o di ufficio) dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito). Infatti, nell'accezione restrittiva (che esclude la liquidabilità di onorari al sostituto), che il rimettente vorrebbe ora ripristinare per via di reductio ad legitimitatem , sia l'art. 116 che l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono stati, a suo tempo, sottoposti a sindacato di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 (per irragionevole disparità di trattamento tra difensore d'ufficio e sostituto), 24 (per compromessa effettività del diritto di difesa) e 36 Cost. (per vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa). Nell'occasione, tali questioni sono state dichiarate manifestamente infondate in ragione della "erroneità della premessa interpretativa", in quanto, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, del codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato (ordinanza n. 176 del 2006); e la Corte ha rilevato come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto «conforme alle norme costituzionali invocate» (ordinanza n. 8 del 2005). Quanto al (nuovo) profilo di violazione dell'articolo 81, quarto comma, Cost., questo è, del pari, manifestamente infondato, in quanto la copertura di legge, per la retribuzione ai sostituti, che il rimettente prospetta carente, è evidentemente quella stessa prevista per la remunerazione dei difensori di ufficio. Infine, la tesi, su cui diffusamente argomenta lo stesso giudice a quo - per la quale la remunerazione del sostituto dovrebbe far carico, a titolo sanzionatorio, al difensore sostituito «che è l'unico soggetto ad aver dato consapevolmente origine con la propria condotta (assenza) alla designazione del sostituto» - attiene, evidentemente, al novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalità di scelte normative riservate al legislatore e non può avere, come tale, valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di legittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 117 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato - Diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore d'ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito - Carattere perplesso e contraddittorio del petitum - Richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio nel caso di impossidenza o irreperibilità dell'assistito. La questione è prospettata in modo perplesso e contraddittorio quanto al petitum e si risolve nella impropria richiesta di un avallo della interpretazione proposta dal rimettente delle norme censurate. - V., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 26/2012, 49/2011 e 320/2009.
Riguarda ancheart. 117 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - DIFENSORE DELL'IMPUTATO DESIGNATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NON COMPARSO - DIRITTO AL COMPENSO DIRETTAMENTE AZIONABILE NEI CONFRONTI DELLO STATO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 36 Cost., nella parte in cui non prevede anche per il sostituto nominato ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato. E', infatti, errato il presupposto interpretativo da cui prende le mosse il rimettente, in quanto, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui il "sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore" e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato. > >- V. citata, ordinanza n. 8/2005.
Spese di giustizia - Difensore di ufficio - Liquidazione dell’onorario e delle spese - Assunzione a carico dello stato, in caso di mancato adempimento da parte dell’obbligato - Prospettata carenza di copertura finanziaria dei nuovi oneri - Questione già decisa con sentenza di rigetto - Difetto di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata, prevedendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di soggetti – non ammessi al gratuito patrocinio – che non abbiano adempiuto le obbligazioni verso il difensore di ufficio, comporterebbe “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217. Infatti successivamente all’ordinanza di remissione identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 266 del 2003 e il rimettente non prospetta argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa. – Cfr. la sentenza n. 266/2003 che ha dichiarato non fondata identica questione.
sentenza 67/2004massima n. 28382 Riguarda ancheart. 17-trasfuso legge 60/2001art. 116-eriprodotto d.lgs. 113/2002