Art. 158 — Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
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[1]Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:
- a)il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; 27
- b)l'imposta di bollo nel processo contabile; 27
- c)l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- d)l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- e)le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. Sono anticipate dall'erario le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
[2]100
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
27Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.L. 31 ottobre 2025, n. 159
100Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro".
Testo vigente dal 31 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025 · versione 98 su Normattiva