Art. 168-bis(L) Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime

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(( Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime)) ((Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.)) La liquidazione delle spese relative alle prestazioni ((di cui al comma 01)) e' effettuata ((...)) con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. ((Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.)) ((Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.)) Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. 3.01. ((Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutivita' del decreto del pubblico ministero. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.)) 3.02. ((Se il pagamento e' eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:))

  • a)((nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;))
  • b)((nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;))
  • c)((nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;))
  • d)((nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.)) L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280. ((Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorita' giudiziaria.))

Testo vigente dal 12 giugno 2026 al 8 agosto 2026 · versione 104 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art168bis · fonte su Normattiva