Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Preclusione per l'indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Carente descrizione della fattispecie concreta - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e carente descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lett. a ), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui esclude dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato «l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». Infatti, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si è ormai reso definitivo né potrebbe essere oggetto di un provvedimento di revoca, stante la sua natura giurisdizionale e data l'assenza di variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della relativa deliberazione. Inoltre, l'ordinanza del giudice a quo non contiene notizie sufficienti sulle condizioni reddituali complessive dell'interessato, neppure con riguardo ai redditi aggiuntivi ricavati dal delitto in contestazione, e non consente di apprezzare la rilevanza della sollevata questione. Sulla impugnabilità del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, v. la citata ordinanza n. 54/2005. Sulla necessità che la revoca di un provvedimento postuli variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della sua adozione, v., ex multis , l'ordinanza n. 145/2009. Sulla necessità che le questioni siano, oltre che rilevanti nel giudizio a quo , anche tempestivamente proposte dal rimettente, v. le citate ordinanze nn. 339/2000, 145/1999, 144/1999, 99/1999 e 104/1997. Sulla manifesta inammissibilità di identica questione per il fatto che il rimettente non aveva fatto riferimento alla sussistenza dei requisiti reddituali previsti per la concessione del beneficio, v. le citate ordinanze nn. 136/2007 e 251/2005. Sulla inammissibilità delle questioni per carente descrizione della fattispecie concreta, v., ex multis , le citate decisioni: sentenza n. 98/2014; ordinanza n. 147/2014.
Spese di giustizia - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dal beneficio per coloro che siano stati condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Preclusione al giudice di verificare se detti reati abbiano effettivamente prodotto un reddito tale da superare, per l'anno antecedente alla richiesta, la soglia massima stabilita per l'accesso al beneficio - Asserita irragionevolezza, lesione del principio di presunzione di non colpevolezza e del diritto di difesa - Motivazione perplessa e contraddittoria in punto di rilevanza, ovvero gravemente carente - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 91, comma 1, lettera a ), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui esclude l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di coloro che siano stati condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, precludendo al giudice di verificare se detti reati abbiano effettivamente prodotto un reddito tale da superare, per l'anno antecedente alla richiesta, la soglia massima stabilita per l'accesso al beneficio. Invero, quanto alla censura riferita al secondo comma dell'art. 27 Cost., essa palesa un carattere perplesso e contraddittorio relativamente alla motivazione in punto di rilevanza: lo stesso rimettente, infatti, ha più volte rilevato come, nei casi di specie, non venga in considerazione il preteso contrasto tra la preclusione sfavorevole alle persone indagate o imputate per reati tributari e la presunzione di non colpevolezza, posto che il divieto di ammissione del richiedente al patrocinio si fonda, nei giudizi a quibus , su decisioni irrevocabili di condanna maturate in altri procedimenti. Le ulteriori questioni si connotano, poi, per le gravi carenze motivazionali in punto di rilevanza, avuto particolare riguardo alla qualità dei reati cui si riferiscono i procedimenti di esecuzione condotti dal giudice a quo : nella prima delle ordinanze di rimessione, infatti, il Tribunale rimettente non ha fornito alcuna indicazione circa l'oggetto del procedimento esecutivo in funzione del quale è stata formulata l'istanza di ammissione al patrocinio, così da precludere la necessaria valutazione di questa Corte circa l'effettiva rilevanza della questione sollevata; nella seconda ordinanza di rimessione, di contro, il rimettente ha specificato trattarsi della richiesta di operare il cumulo giuridico tra le pene separatamente inflitte per più reati di ricettazione concernenti assegni bancari, senza formulare alcuna motivazione, nel contempo, circa le ragioni per le quali dovrebbe applicare la norma censurata in un giudizio che non concerne reati tributari.
sentenza 95/2012massima n. 36260 Patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dell'indagato, imputato o condannato per reati di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto a indagati o imputati di altri reati nonché lamentata violazione del diritto di difesa - Questione priva di motivazione autosufficiente - Impossibilità per la Corte di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a) , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., laddove stabilisce che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: infatti, l'ordinanza di rimessione è priva di motivazione autosufficiente, con conseguente impossibilità per la Corte di vagliare la rilevanza della questione nel giudizio a quo . - Sulla necessità di motivazione autosufficiente v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 376, n. 319 e n. 220/2006. - Sulla manifesta inammissibilità di identica questione per il fatto che il rimettente non aveva fatto riferimento alla sussistenza dei requisiti reddituali previsti per la concessione del beneficio, v., citata, ordinanza n. 251/2005.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - INDAGATO, IMPUTATO O CONDANNATO PER REATI DI EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI NON ABBIENTI, DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI INDAGATI O IMPUTATI DI ALTRI REATI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
E’ manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio è esclusa per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in riferimento all'art. 24, terzo comma, della Costituzione. Infatti, i provvedimenti di rimessione omettono di fornire qualsiasi descrizione in ordine alle fattispecie concrete sottoposte all'esame dei giudici 'a quibus', mentre, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nei casi di specie.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCESSO PENALE - INDAGATO, IMPUTATO O CONDANNATO PER REATI DI EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI IMPUTATI O INDAGATI DI ALTRI REATI ANCHE DI NATURA TRIBUTARIA E/O FINANZIARIA - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 91 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludono l'ammissione al patrocinio dei non abbienti per l'imputato, l'indagato e il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per insufficiente motivazione dell’ordinanza di remissione. - L’insufficienza della motivazione dell’ordinanza di remissione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determina la manifesta inammissibilità: ex plurimis, ord. n. 251 del 2005 e n. 365, n. 309 e n. 257 del 2004.
Riguarda ancheart. 1 legge 217/1990
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello stato - Ammissione - Esclusione del beneficio per l’indagato, imputato o condannato per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Prospettata violazione dei diritti di difesa di soggetti non rientranti nella categoria dei «non abbienti» e della parità di trattamento, per irragionevole non estensione della causa ostativa ad imputati di altri reati - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', in cui si procede per reati diversi (da quelli indicati nelle norme censurate) e formulazione contraddittoria dei profili della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per l’indagato, l’imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Mentre, infatti, la questione sollevata dal primo rimettente appare 'ictu oculi' irrilevante, posto che nel giudizio 'a quo' nel corso del quale è stata formulata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio si procede per reati di bancarotta, per i quali non opera dunque la preclusione prevista dalla norma impugnata, la questione sollevata dal secondo rimettente appare formulata in termini contraddittori, posto lo stesso da un lato censura la disposizione in esame perché, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introdurrebbe un requisito ulteriore rispetto a quello della non abbienza dell’interessato, che sarebbe l’unico richiesto dall’art. 24, terzo comma, Cost; dall’altro, ritenendo ragionevole l’esclusione dal beneficio dei soggetti indagati, imputati o condannati per i reati espressamente indicati, censura la medesima disposizione, prospettandone il contrasto con l’art. 3 Cost., per la irragionevole non estensione della esclusione a reati diversi da quelli considerati, che del pari consentirebbero di accumulare ricchezze sottratte al prelievo fiscale. – Sull'inammissibilità di questioni con le quali vengano sollecitati interventi correttivi aventi finalità contraddittorie tra loro v. le citate sentenza n. 123/1988, e ordinanze n. 458/1998, n. 373/1999 e n. 7/2003.
sentenza 94/2004massima n. 28403