Art. 16
[2]Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto:
[3]1° Sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri;
[4]2° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale;
[5]3° Sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;
[6]4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;
[7]5° Sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;
[8]6° In tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.
[9]Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto Reale che e' stato pure udito il Consiglio dei Ministri.
[10]I ricorsi indicati al n. 4 del comma 1°, non sono piu' ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e devono essere notificati all'autorita' che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti