Art. 23
Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
[1]Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.
[2]E' sempre in facolta' del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti