Art. 39
[1]Testo unico-art. 39
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Testo unico-art. 39
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
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Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SINDACATO E LIBERTA' SINDACALE - DIRITTI SINDACALI CONCERNENTI IL PUBBLICO IMPIEGATO - TUTELA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN SEDE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - PROCEDIMENTO EX ART. 28, L.N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 28, 37; R.D. 26 GIUGNO 1924, N. 1054, ARTT. 29, N. 1, 39; LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ARTT. 7, 19, 21. - COST., ARTT. 3, 24.
E' manifestamente inammissibile - per assoluto difetto di giurisdizione del giudice rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 37, L. 20 maggio 1970, n. 300; 29, n. 1, e 39, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 7, 19 e 21, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non consentono il ricorso al procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, quando i diritti del sindacato, perche' connessi a diritti del lavoratore pubblico impiegato, siano fatti valere dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. - V. S.nn. 68 e 140/1980.
Riguarda ancheart. 37 Statuto dei lavoratoriart. 19 legge 1034/1971art. 21 legge 1034/1971art. 7 legge 1034/1971art. 28 Statuto dei lavoratorir.d. 1054/1924
LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA' DELLA TUTELA REPRESSIVA DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE AI SINDACATI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ANCHE IN RELAZIONE A SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO - QUESTIONI FONDATE SU DUE INTERPRETAZIONI CONTRAPPOSTE DEL MEDESIMO COMPLESSO NORMATIVO - DIFFICILE INTELLEGIBILITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI POSTI A BASE DELLE SINGOLE QUESTIONI - INCERTA FORMULAZIONE DEL PETITUM - NECESSITA' DI SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Una stessa ordinanza che solleva il giudizio di costituzionalita` non puo` fondarsi su due interpretazioni contrapposte della stessa norma applicabile dal giudice a quo, dovendo invece il giudice che solleva la questione operare esso stesso una precisa scelta interpretativa: in effetti senza tale scelta non si potrebbe identificare il "chiesto" alla Corte costituzionale (o meglio il thema decidendum sottoposto al giudice della costituzionalita` delle leggi) ne` sarebbe dimostrata la rilevanza della eccepita illegittimita` perche` proposta "in astratto". Nella specie l'antinomia delle letture interpretative e` cosi` radicale, da rendere veramente ancipiti le ordinanze della Sezioni Unite, senza che questa Corte possa risolvere l'essenziale duplicita` dell'oggetto presentato al suo giudizio. D'altra parte, anche considerate singolarmente le due questioni, quanto alla prima, risulta di difficile intellegibilita` il presupposto che la sostiene e quanto alla seconda, risulta incerto l'oggetto della pronunzia richiesta a questa Corte, mentre la natura del suo petitum implicito comporta una scelta tra le soluzioni possibili che, nello stato attuale dell'ordinamento, eccede i poteri del giudice delle leggi. La Corte non e` dunque in grado di passare all'esame del merito delle questioni concernenti l'applicabilita` delle norme repressive della condotta antisindacale ai sindacati del personale degli enti pubblici non economici anche in relazione a singoli rapporti di lavoro. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 29, n. 1 e 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 7, 19 e 21 l. 6 dicembre 1977, n. 1034, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, comma primo, Cost.). - cfr. SS. nn. 118/1976, 81/1982
Riguarda ancheart. 7 legge 1034/1977r.d. 1054/1924art. 19 legge 1034/1977art. 21 legge 1034/1977art. 28 Statuto dei lavoratori
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - COMPORTAMENTI ANTISINDACALI - SANZIONI - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA' - LAMENTATA ESCLUSIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONI FORMULATE SENZA ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA (GIA' DICHIARATA).
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 29, n. 1, e 33 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; artt. 2, 7, secondo comma, 19 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865, all. E), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., per essere state dette questioni - peraltro, gia' dichiarate con sentenza inammissibili - formulate in modo da non consentire l'esatta individuazione del thema decidendi. - S. n. 169/1982.
Riguarda ancheart. 19 legge 1034/1971art. 7 legge 1034/1971r.d. 1054/1924art. 2 legge 2248/1965art. 2 legge 1034/1971art. 28 Statuto dei lavoratorie altri 2
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 38
Testo unico-art. 38 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 40
Testo unico-art. 40 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 36
Testo unico-art. 36 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 35
Testo unico-art. 35 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 37
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Art. 3
Testo unico-art. 3 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art39 · fonte su Normattiva