Art. 231
[1]Esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati
[2]Art. 9, legge numero 18/1962. Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione godono della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva