Art. 45

[1](Art. 3 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

[2]L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici ha la facolta' di accertare se la qualita' di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti pero' avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali. La revisione potra' essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terra' conto nel ruolo dell'anno successivo a quello dl presentazione della domanda.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art45 · fonte su Normattiva